PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite dieci borse di studio della durata di un anno per studenti meritevoli vincitori di titoli europei, mondiali od olimpionici in discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico internazionale, di cui:

          a) cinque presso il Ministero della pubblica istruzione;

          b) cinque presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 2.

      1. È requisito per concorrere all'assegnazione di una delle borse di studio di cui all'articolo 1 l'avere conseguito positivi risultati scolastici o universitari nell'anno precedente a quello dell'erogazione della borsa di studio.
      2. Le borse di studio di cui all'articolo 1 sono erogate a prescindere dall'entità del reddito familiare.

Art. 3.

      1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

 

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Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.